IL RETTORE

  Vista  la  legge  9 maggio  1989, n. 168, in particolare il comma 9
dell'art. 6;
  Visti  il decreto rettorale n. 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con
il  quale  e'  stato  emanato lo statuto dell'Universita' degli studi
dell'Aquila, nonche' le successive modificazioni;
  Vista   la  proposta  di  modifica  allo  statuto  formulata  dalle
autorita'  accademiche  di  questa  Universita'  (senato accademico e
consiglio di amministrazione del 23 marzo 2005);
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  del  26 maggio  2005,  prot.  n 1553, con la quale lo
stesso Ministero comunica di non avere osservazione da formulare alle
modifiche proposte;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'art.  14  dello  statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila
viene modificato come segue:
  «Art.  14 (Direttore,  consiglio e giunta di dipartimento). - 1. Il
direttore  del  dipartimento  e' eletto dal consiglio di dipartimento
tra  i  professori  di  prima  fascia  ed  e'  nominato  con  decreto
rettorale.
  2.  Il  direttore  del  dipartimento  resta in carica tre anni e di
norma  e'  immediatamente  rieleggibile  una  sola  volta.  Eventuali
rielezioni  successive  hanno durata biennale e possono avvenire solo
in  prima votazione ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto.
  3.  Le  modalita'  di  elezione del direttore del dipartimento e le
deroghe  a  quanto  previsto  dal  comma  1  di  questo articolo sono
disciplinate dal regolamento di Ateneo.
  4.  La  carica  di  direttore  di dipartimento e' incompatibile con
quella di rettore, di preside di facolta', di membro del consiglio di
amministrazione e con la posizione di professore a tempo definito.
  5.  Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, ne presiede
il   consiglio  e  la  giunta  e  cura  l'esecuzione  dei  rispettivi
deliberati. Promuove l'attivita' scientifica del dipartimento, vigila
sull'osservanza  delle  leggi, dello statuto, dei regolamenti, cura i
rapporti  con gli organi accademici, esercita tutte le altre funzioni
che  gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti.
Il  direttore  nomina  un  suo  sostituto,  che lo rappresenta quando
necessario  temporaneamente,  tra  i professori di ruolo afferenti al
dipartimento.
  6.  Il  consiglio di dipartimento programma e gestisce le attivita'
del  dipartimento.  Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e
fuori  ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento,
il segretario amministrativo del dipartimento ovvero della segreteria
unica    di    riferimento,    una   rappresentanza   del   personale
tecnico-amministrativo  del  dipartimento e della segreteria unica di
riferimento  ed  una  dei  dottorandi di ricerca, rispettivamente nei
limiti  massimi  del  10  e 5% del numero totale dei professori e dei
ricercatori. Le modalita' di elezione delle rappresentanze, il numero
dei  loro  componenti  e  la  durata  della carica sono stabilite dal
regolamento di Ateneo. Il consiglio puo' delegare poteri deliberativi
alla   giunta,   secondo   criteri   definiti   nel   regolamento  di
dipartimento.  Per  ogni  argomento  attinente  all'utilizzazione dei
posti  di  ruolo,  alla  loro  destinazione,  alla  attivazione delle
procedure  concorsuali, alle chiamate ed alle persone di professori e
di   ricercatori,   il   consiglio   si  riunisce  e  delibera  nella
composizione  corrispondente  alla  fascia  interessata  ed  a quelle
superiori.
  7.  La  giunta  coadiuva  il  direttore nell'espletamento delle sue
funzioni.  Il  suo  mandato  coincide con quello del direttore. Fanno
parte della giunta il segretario amministrativo ed una rappresentanza
di    professori,    ricercatori   del   dipartimento   e   personale
tecnico-amministrativo  del  dipartimento e della segreteria unica di
riferimento.   La  composizione  di  tale  rappresentanza  e  le  sue
modalita' di elezione sono stabilite dal regolamento di dipartimento.
Qualora  quest'ultimo  sia costituito in sezioni, deve essere in ogni
caso  garantita  la  presenza  nella giunta di almeno un professore o
ricercatore per ogni sezione.
  8.  Il  segretario  amministrativo  del  dipartimento  ovvero della
segreteria    unica    di    riferimento    coordina   le   attivita'
amministrativo-contabili,   predispone  e  cura  gli  atti,  anche  a
rilevanza  esterna,  e  le  misure  idonee ad assicurare l'esecuzione
delle deliberazioni assunte dagli organi del dipartimento.
  9. Le attivita' di un dipartimento sono disciplinate da un apposito
regolamento interno approvato dal consiglio di dipartimento.».